Un immobile nella visura catastale è identificato da foglio, particella (o mappale) e subalterno del Comune di appartenenza; un terreno da foglio e particella (o mappale).
Nella visura appare, per un immobile, la rendita catastale mentre per un terreno, il reddito dominicale. Con la rendita si calcolano l’imposta sul reddito e le imposte locali, come ad es. l’Imposta comunale sugli immobili. È presente anche il nome del proprietario, o del nudo proprietario, o dell’usufruttuario, ma non c’è valore legale di proprietà (non “probatorio”).
Le visure vengono erogate tramite la piattaforma dell’agenzia del territorio oggi accorpata nell’agenzia delle entrate.
Dal 1º luglio 2010 è obbligatorio, in sede di atto notarile di compravendita, attestare la conformità tra lo stato di fatto dell’immobile e le planimetrie catastali. All’atto verrà poi allegata la planimetria catastale o ne verranno citati gli estremi.